IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare
l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e
i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche
sociali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, tra l'altro:
al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il
«Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe
generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono
obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri
archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva
per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse;
al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al
Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte
le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo
criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS;
al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione
dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, il quale:
al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE);
al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1,
sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999, n. 221;
al quarto periodo, stabilisce che le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da
parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:
al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di semplificare e
razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio,
la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti
erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente
all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni
concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse
disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;
al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con
tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS,
alimentano il Casellario dell'Assistenza nonche' che tutte le
informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le
amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi sociali;
al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni del
Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e
di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone
non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle
raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri
sistemi informativi dell'INPS;
al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione del comma 3
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata;
Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, concernente «Definizione delle modalita' di rafforzamento
del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Visto l'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
marzo 2014, con il quale e' stata richiesta una riorganizzazione e
rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in
via definitiva del parere;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno
2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;
Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonche', in esito ai
contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4
agosto 2014;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n.
DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il
nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del
casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni
sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di
migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle
politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del
sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalita'
confluiscono nel casellario, secondo le modalita' di cui all'articolo
3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente «Definizione delle modalita' di
rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario
acquisisce altresi' le informazioni sulle altre prestazioni sociali,
la cui erogazione non e' condizionata alla verifica della situazione
economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Il casellario acquisisce
infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura
richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei
servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari,
secondo le modalita' di cui all'articolo 5.
2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Casellario»: il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
b) «Prestazioni sociali»: si intendono le prestazioni di natura
assistenziale, ovvero, ai sensi dell'articolo 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o
di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
c) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non
destinate alla generalita' dei soggetti, ma limitate a coloro in
possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti;
d) «Prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS»:
prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente
ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi
perseguiti assumono rilievo per le finalita' del sistema informativo
dei servizi sociali;
e) «Agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS»: agevolazioni
tributarie che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi
perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non
erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari;
f) «Posizione assistenziale»: si intende l'insieme delle
informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni sociali
agevolate poste in essere su un dato beneficiario corredate dalle
informazioni sul beneficiario stesso;
g) «Ente erogatore»: ente che nella sua qualita' di titolare
dell'erogazione di prestazioni sociali effettua altresi' la
rilevazione delle informazioni per il Casellario individuate dal
presente decreto;
h) «Servizio sociale professionale»: complessivo insieme di
interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di
situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali.
Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico,
progettazione, valutazione multidimensionale, inserimento in
strutture residenziali e centri diurni;
i) «Presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale
professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse
e servizi pubblici e privati del territorio;
l) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui
all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
m) «SINBA»: sistema informativo sulla cura e la protezione dei
bambini e delle loro famiglie;
n) «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone non
autosufficienti;
o) «SIP»: sistema informativo su interventi e servizi sociali a
contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale;
p) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
q) «ISR»: indicatore della situazione reddituale, di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
r) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale, di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Art. 2
Casellario dell'assistenza
1. Il Casellario e' istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e
gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni
sociali erogate, nonche', secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi
titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle
caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del
bisogno.
2. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni
sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del
Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal
presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie
informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui
erogazione e' necessaria l'identificazione del beneficiario. Le
informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi
della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui
all'articolo 3. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli
enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettivita'
attraverso servizi di cooperazione applicativa.
3. Il Casellario e' costituito dalle seguenti componenti:
a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui
all'articolo 3, nonche' al citato decreto interministeriale 8 marzo
2013;
b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4;
c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui
all'articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia
associata una presa in carico da parte del servizio sociale
professionale.
4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di
cui alle lettere a) e b) del comma 3 e' riportato nella Tabella 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto. L'elenco e'
unitario, atteso che per la medesima tipologia di prestazione, nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti, l'erogazione puo' essere
sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei
beneficiari.
5. L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal
Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una
prestazione sociale al beneficiario interessato.
6. Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per
l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei
dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite
dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo
7, comma 5.
Art. 3
Banca dati delle prestazioni sociali agevolate
1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate.
L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica
di prestazioni sociali agevolate e' riportato, unitamente con quello
generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e
A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla
Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla
disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione
alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la
prestazione medesima e' da intendersi parte della banca dati delle
prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali
agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella
1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su
segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco
stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle
prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico
delle prestazioni sociali agevolate;
d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e
dell'ISP, nonche' informazioni sul numero dei componenti del nucleo
familiare e relativa classe d'eta'.
3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato
decreto interministeriale 8 marzo 2013.
4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal
sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Oltre che per le finalita' di cui all'articolo 6, le
informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali
agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli
connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate
all'ISEE, nonche' all'irrogazione di sanzioni per la fruizione
illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni
contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le
modalita' di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 4
Banca dati delle prestazioni sociali
1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non
sono state gia' incluse nella banca dati di cui all'articolo 3,
nonche' sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il
SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e sulle
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali e' riportato
nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle
prestazioni sociali agevolate, nonche' nella sezione A4, concernente
le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di
natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che e' da
intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al
presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle
sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai
sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina
della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla
verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le
prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco di cui
alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede
ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione
aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle
prestazioni sociali sono le seguenti:
a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico
delle prestazioni sociali.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le
medesime modalita' adottate con riferimento alle prestazioni sociali
agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata
attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per
le prestazioni non condizionate ad ISEE.
4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le
informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5
della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in
presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sono
visualizzabili secondo modalita' che impediscono l'identificazione
dei soggetti.
Art. 5
Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico
1. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia
associata una presa in carico da parte del servizio sociale
professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del
Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale,
incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o
del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre
sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza:
a) Infanzia, adolescenza e famiglia;
b) Disabilita' e non autosufficienza;
c) Poverta', esclusione sociale e altre forme di disagio.
Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate
selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal
sistema informativo dell'ISEE secondo le modalita' di cui ai commi
successivi.
3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per
ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai
fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di
sperimentazione d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui
all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono
definite:
a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA;
b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA;
c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP.
4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il
modulo SINBA, di cui al comma 3, l'acquisizione da parte del
Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento
che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e
comunque con modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo
delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi
ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono
il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per
associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA
quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal
Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal
sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 3. A seguito
dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono
automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non
identificabilita' degli interessati, prevedendo comunque i seguenti
livelli minimi di aggregazione:
a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di
ambito territoriale, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) riferimenti all'eta' del beneficiario individuabili in classi
non inferiori al triennio;
c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche per
scaglioni non inferiori ad euro 3.000.
5. Le procedure mediante le quali si assicura la non
identificabilita' degli interessati, che deve essere comunque
garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo
SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale
di cui all'articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si
garantisce la non reversibilita' del processo di associazione tra le
informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti
nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.
6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo
SIP, la definizione dei flussi informativi e' oggetto di apposita
sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.
7. Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le
informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli
enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in
sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di
12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale
di cui all'articolo 2, comma 6. Al termine della fase di
sperimentazione e a seguito della verifica della congruita' dei
flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si
procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi
informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo
provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del
SIP.
Art. 6
Utilizzo del Casellario
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni
contenute nel Casellario, in forma individuale ma prive di ogni
riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e
comunque secondo modalita', stabilite con il decreto direttoriale di
cui all'articolo 2, comma 6, che rendono gli interessati non
identificabili, ai seguenti soggetti:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio;
b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici
ai quali, in conformita' alle leggi vigenti, sia affidata la
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari,
con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di
programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalita' di
cui alla lettera a).
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresi' utilizzate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione
della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare
alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31
marzo di ogni anno.
3. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le
indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma
aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale
nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
4. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa,
rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni
erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le
informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e
rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa
la relazione di complementarita' tra le prestazioni erogate dall'INPS
e quelle erogate a livello locale.
5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle
prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
nonche' del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Art. 7
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti
dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli
altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e
lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto
del principio di pertinenza, indispensabilita' e non eccedenza, con
riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le
procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse
fonti amministrative.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto
dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice
tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di cui agli
articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del
Casellario ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi
agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai
fini della costituzione del Casellario.
5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di
sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto
direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di
sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalita'
della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole
tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative
al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei
dati trattati nell'ambito del Casellario.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono a tutti gli effetti sostituite
dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente
decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS e le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 260