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Casellario dell'Assistenza - Decreto 206/14

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206 

Regolamento    recante    modalita'    attuative    del    Casellario
dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. (15G00038) 
(GU n.57 del 10-3-2015)
 
 Vigente al: 25-3-2015  
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  che  individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o  assistenziali  non
destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque  collegati  nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 
  Vista  la  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  ed  in  particolare
l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e
i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali  per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,  del  sistema
integrato degli interventi e dei servizi  sociali  e  poter  disporre
tempestivamente   di   dati   ed    informazioni    necessari    alla
programmazione, alla gestione  e  alla  valutazione  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 13  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che, tra l'altro: 
  al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della  Previdenza
Sociale (INPS),  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il
«Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione  e  la
gestione dei dati, dei redditi e di altre  informazioni  relativi  ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; 
  al comma 2 stabilisce  che  il  Casellario  costituisce  l'anagrafe
generale delle posizioni assistenziali e delle relative  prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme
di   previdenza   e   assistenza    obbligatorie    che    forniscono
obbligatoriamente i dati  e  le  informazioni  contenute  nei  propri
archivi e banche dati, per la realizzazione di una  base  conoscitiva
per la migliore gestione  della  rete  dell'assistenza  sociale,  dei
servizi e delle risorse; 
  al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati  trasmettono  obbligatoriamente  in  via  telematica   al
Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a  tutte
le posizioni risultanti nei propri  archivi  e  banche  dati  secondo
criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS; 
  al  comma   4   stabilisce   che   le   modalita'   di   attuazione
dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con
decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, il quale: 
  al primo periodo,  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanare, previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti  le  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  al terzo  periodo,  prevede  che  a  far  data  dai  trenta  giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1,
sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7  maggio
1999, n. 221; 
  al quarto periodo,  stabilisce  che  le  modalita'  con  cui  viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni  sociali  agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso  l'invio  telematico  all'INPS,  da
parte degli enti  erogatori,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
codice  in  materia  di  protezione   dei   dati   personali,   delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse; 
  Visto l'articolo 16  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: 
  al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di  semplificare  e
razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio,
la programmazione e la gestione delle  politiche  sociali,  gli  enti
erogatori di  interventi  e  servizi  sociali  inviano  unitariamente
all'INPS  le  informazioni  sui  beneficiari  e   sulle   prestazioni
concesse,  raccordando  i  flussi  informativi  relativi  a   diverse
disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali; 
  al comma  2  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  informazioni  sui
beneficiari e  sulle  prestazioni  concesse,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari  medesimi  e  con
tutti gli altri dati pertinenti  presenti  negli  archivi  dell'INPS,
alimentano  il  Casellario  dell'Assistenza  nonche'  che  tutte   le
informazioni  ivi  presenti  siano  utilizzate  e  scambiate  con  le
amministrazioni competenti  per  fini  di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini  dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi sociali; 
  al comma  3  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  informazioni  del
Casellario   anche   sensibili,   trasmesse   dagli   enti   pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni  e
di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore  delle  persone
non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con  quelle
raccolte dal  Nuovo  sistema  informativo  sanitario  e  dagli  altri
sistemi informativi dell'INPS; 
  al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione  del  comma  3
sono disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Unificata; 
  Visto il decreto 8 marzo 2013  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente «Definizione delle  modalita'  di  rafforzamento
del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo  5
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
  Visto l'articolo 5 del decreto 26  giugno  2013  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  concernente  il  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi  dell'articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  27
marzo 2014, con il quale e' stata richiesta  una  riorganizzazione  e
rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in
via definitiva del parere; 
  Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato,  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5  giugno
2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite; 
  Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi,
con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonche',  in  esito  ai
contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L  del  4
agosto 2014; 
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,
Dipartimento   per   gli   affari   giuridici   e   legislativi,   n.
DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la  quale  si  comunica  il
nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si definiscono  le  caratteristiche  del
casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni
sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine  di
migliorare il monitoraggio, la programmazione  e  la  gestione  delle
politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli
interventi  e  dei  servizi  sociali  e  costituiscono,  secondo   le
modalita' di cui all'articolo 6, parte  della  base  conoscitiva  del
sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi  dell'articolo  21,
comma 1, della legge 8 novembre 2000,  n.  328.  Per  tali  finalita'
confluiscono nel casellario, secondo le modalita' di cui all'articolo
3,  le  informazioni  della  banca  dati  delle  prestazioni  sociali
agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,   concernente   «Definizione   delle   modalita'   di
rafforzamento  del  sistema  dei  controlli  ISEE».   Il   casellario
acquisisce altresi' le informazioni sulle altre prestazioni  sociali,
la cui erogazione non e' condizionata alla verifica della  situazione
economica  dei  beneficiari,  organizzate  in  apposita  banca  dati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Il casellario  acquisisce
infine, in caso  di  prestazioni  sociali  che  per  la  loro  natura
richiedono interventi di valutazione e presa in carico da  parte  dei
servizi sociali, le informazioni sulla valutazione  dei  beneficiari,
secondo le modalita' di cui all'articolo 5. 
  2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «Casellario»: il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  b) «Prestazioni sociali»: si intendono  le  prestazioni  di  natura
assistenziale,  ovvero,  ai  sensi  dell'articolo  128  del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma  2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento,  o
di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e  superare  le
situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana  incontra
nel corso della sua vita,  escluse  soltanto  quelle  assicurate  dal
sistema  previdenziale  e  da  quello   sanitario,   nonche'   quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
  c)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni   sociali   non
destinate alla generalita' dei soggetti,  ma  limitate  a  coloro  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  natura  economica,   ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali  requisiti,  ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate  situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre
disposizioni vigenti; 
  d) «Prestazioni di natura previdenziale  rilevanti  per  il  SISS»:
prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente
ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e  obiettivi
perseguiti assumono rilievo per le finalita' del sistema  informativo
dei servizi sociali; 
  e) «Agevolazioni tributarie rilevanti per  il  SISS»:  agevolazioni
tributarie che per natura,  categorie  dei  beneficiari  e  obiettivi
perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non
erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari; 
  f)  «Posizione   assistenziale»:   si   intende   l'insieme   delle
informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni  sociali
agevolate poste in essere su un  dato  beneficiario  corredate  dalle
informazioni sul beneficiario stesso; 
  g) «Ente erogatore»:  ente  che  nella  sua  qualita'  di  titolare
dell'erogazione  di  prestazioni   sociali   effettua   altresi'   la
rilevazione delle informazioni  per  il  Casellario  individuate  dal
presente decreto; 
  h)  «Servizio  sociale  professionale»:  complessivo   insieme   di
interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di
situazioni di bisogno e  la  promozione  di  nuove  risorse  sociali.
Comprende,  tra  l'altro,   le   funzioni   di   presa   in   carico,
progettazione,   valutazione   multidimensionale,   inserimento    in
strutture residenziali e centri diurni; 
  i) «Presa in carico»:  funzione  esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio; 
  l)  «SISS»:  sistema  informativo  dei  servizi  sociali,  di   cui
all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  m) «SINBA»: sistema informativo sulla  cura  e  la  protezione  dei
bambini e delle loro famiglie; 
  n) «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone  non
autosufficienti; 
  o) «SIP»: sistema informativo su interventi  e  servizi  sociali  a
contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale; 
  p) «ISEE»: indicatore della situazione  economica  equivalente,  di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  q)  «ISR»:  indicatore  della   situazione   reddituale,   di   cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  r)  «ISP»:  indicatore  della  situazione  patrimoniale,   di   cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
                               Art. 2 
 
 
                     Casellario dell'assistenza 
 
  1. Il Casellario e' istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale  (INPS),  costituisce  l'anagrafe  generale  delle
posizioni assistenziali ed ha compiti di  raccolta,  conservazione  e
gestione dei dati relativi  alle  caratteristiche  delle  prestazioni
sociali erogate, nonche', secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
delle informazioni utili alla presa in  carico  dei  soggetti  aventi
titolo alle  medesime  prestazioni,  incluse  le  informazioni  sulle
caratteristiche  personali  e  familiari  e  sulla  valutazione   del
bisogno. 
  2. Gli enti locali e  ogni  altro  ente  erogatore  di  prestazioni
sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del
Casellario le informazioni  di  propria  competenza  individuate  dal
presente  decreto.  Resta   fermo   che   il   Casellario   raccoglie
informazioni connesse  alle  sole  prestazioni  sociali  per  la  cui
erogazione  e'  necessaria  l'identificazione  del  beneficiario.  Le
informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, fatti salvi gli  specifici  utilizzi
della  banca  dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,  di   cui
all'articolo 3. Ai fini della trasmissione  delle  informazioni,  gli
enti locali possono avvalersi del sistema pubblico  di  connettivita'
attraverso servizi di cooperazione applicativa. 
  3. Il Casellario e' costituito dalle seguenti componenti: 
  a)  banca  dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,   di   cui
all'articolo 3, nonche' al citato decreto interministeriale  8  marzo
2013; 
  b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4; 
  c)  banca  dati  delle  valutazioni   multidimensionali,   di   cui
all'articolo  5,  nel  caso  in  cui  alle  prestazioni  sociali  sia
associata  una  presa  in  carico  da  parte  del  servizio   sociale
professionale. 
  4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati  di
cui alle lettere a) e b) del comma 3 e' riportato  nella  Tabella  1,
che costituisce parte integrante del presente  decreto.  L'elenco  e'
unitario, atteso che per la medesima tipologia  di  prestazione,  nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti,  l'erogazione  puo'  essere
sottoposta o  meno  alla  verifica  della  condizione  economica  dei
beneficiari. 
  5. L'INPS provvede a  cancellare  la  posizione  assistenziale  dal
Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di  ultima  erogazione  di  una
prestazione sociale al beneficiario interessato. 
  6.  Le  modalita'  attuative   e   le   specifiche   tecniche   per
l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei
dati contenuti nelle banche dati di cui al  comma  3,  sono  definite
dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, con il medesimo decreto direttoriale di  cui  all'articolo
7, comma 5. 
                               Art. 3 
 
 
           Banca dati delle prestazioni sociali agevolate 
 
  1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie  le  informazioni  sui
beneficiari e  sulle  prestazioni  sociali  agevolate  loro  erogate.
L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la  qualifica
di prestazioni sociali agevolate e' riportato, unitamente con  quello
generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1,  A2  e
A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra  l'elenco  di  cui  alla
Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente  competente  alla
disciplina della prestazione non  ne  abbia  sottoposto  l'erogazione
alla  verifica  della  condizione  economica  dei   beneficiari,   la
prestazione medesima e' da intendersi parte della  banca  dati  delle
prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali
agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla  Tabella
1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  su
segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad  ampliare  l'elenco
stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 
  2.  Le  informazioni  che  costituiscono  la   banca   dati   delle
prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: 
  a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; 
  b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; 
  c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico
delle prestazioni sociali agevolate; 
  d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR  e
dell'ISP, nonche' informazioni sul numero dei componenti  del  nucleo
familiare e relativa classe d'eta'. 
  3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono
individuate nella Tabella 2, che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2  del  citato
decreto interministeriale 8 marzo 2013. 
  4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte  dal
sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  5.  Oltre  che  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo   6,   le
informazioni contenute nella banca  dati  delle  prestazioni  sociali
agevolate sono utilizzate anche al fine  di  rafforzare  i  controlli
connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate
all'ISEE,  nonche'  all'irrogazione  di  sanzioni  per  la  fruizione
illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS,  l'Agenzia
delle entrate e la Guardia  di  finanza  accedono  alle  informazioni
contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo  2013  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 4 
 
 
                Banca dati delle prestazioni sociali 
 
  1.  La  banca  dati  delle   prestazioni   sociali   raccoglie   le
informazioni sui beneficiari e sulle  prestazioni  sociali,  che  non
sono state gia' incluse nella  banca  dati  di  cui  all'articolo  3,
nonche' sulle prestazioni di natura previdenziale  rilevanti  per  il
SISS,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),   e   sulle
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali e'  riportato
nella  Tabella  1,  sezioni  A1,  A2  e  A3,  ad  integrazione  delle
prestazioni sociali agevolate, nonche' nella sezione A4,  concernente
le prestazioni sociali erogate da INPS,  incluse  le  prestazioni  di
natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta  le
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che e'  da
intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al
presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle
sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale  agevolata  laddove,  ai
sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente  alla  disciplina
della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione  alla
verifica  della  condizione  economica  dei   beneficiari.   Per   le
prestazioni sociali che non siano  riconducibili  all'elenco  di  cui
alla Tabella 1 del presente decreto, con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede
ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione
aggiornata. 
  2.  Le  informazioni  che  costituiscono  la   banca   dati   delle
prestazioni sociali sono le seguenti: 
  a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; 
  b) tipologia delle prestazioni sociali; 
  c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico
delle prestazioni sociali. 
  3. Le informazioni di cui  al  comma  2  sono  individuate  con  le
medesime modalita' adottate con riferimento alle prestazioni  sociali
agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3,  fatta  salva  la  mancata
attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non  rilevanti  per
le prestazioni non condizionate ad ISEE. 
  4.   Il   Casellario   acquisisce   dall'Anagrafe   tributaria   le
informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella  sezione  A5
della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo  in
presenza di  valori  positivi  dell'agevolazione  tributaria  e  sono
visualizzabili secondo modalita'  che  impediscono  l'identificazione
dei soggetti. 
                               Art. 5 
 
 
Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico 
 
  1. Nel caso in cui all'erogazione di una  prestazione  sociale  sia
associata  una  presa  in  carico  da  parte  del  servizio   sociale
professionale,  gli  enti  erogatori  mettono  a   disposizione   del
Casellario  le  informazioni  sulla  valutazione   multidimensionale,
incluse le caratteristiche socio-demografiche  del  beneficiario  e/o
del suo nucleo familiare,  come  individuate  nella  Tabella  3,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le informazioni di cui  al  comma  1  sono  organizzate  in  tre
sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza: 
  a) Infanzia, adolescenza e famiglia; 
  b) Disabilita' e non autosufficienza; 
  c) Poverta', esclusione sociale e altre forme di disagio. 
  Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario,  correlate
selettivamente con la  Tabella  2  e  le  informazioni  estratte  dal
sistema informativo dell'ISEE secondo le modalita' di  cui  ai  commi
successivi. 
  3. In sede di  prima  applicazione,  la  Tabella  3  recepisce  per
ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai
fini  della  realizzazione  del  SISS,  nei   moduli   in   fase   di
sperimentazione  d'intesa  tra  il  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali e  le  Regioni  e  le  Province  autonome,  di  cui
all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono
definite: 
  a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA; 
  b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA; 
  c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP. 
  4. Con riferimento alle sole informazioni  raccolte  attraverso  il
modulo SINBA,  di  cui  al  comma  3,  l'acquisizione  da  parte  del
Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni  riferimento
che ne  permetta  il  collegamento  diretto  con  gli  interessati  e
comunque con modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo
delle informazioni riferite ai  medesimi  individui,  rendono  questi
ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono
il codice fiscale dei beneficiari  utilizzandolo  esclusivamente  per
associare alle  informazioni  raccolte  attraverso  il  modulo  SINBA
quelle  sulle  eventuali   ulteriori   prestazioni,   acquisite   dal
Casellario con la Tabella 2,  e  quelle  eventualmente  estratte  dal
sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo  3.  A  seguito
dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni  sono
automaticamente  riaggregate,   al   fine   di   garantire   la   non
identificabilita' degli interessati, prevedendo comunque  i  seguenti
livelli minimi di aggregazione: 
  a) riferimenti territoriali di livello non inferiore  a  quello  di
ambito territoriale, di cui all'articolo  8,  comma  3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  b) riferimenti all'eta' del beneficiario  individuabili  in  classi
non inferiori al triennio; 
  c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche  per
scaglioni non inferiori ad euro 3.000. 
  5.  Le  procedure  mediante   le   quali   si   assicura   la   non
identificabilita'  degli  interessati,  che  deve   essere   comunque
garantita all'atto dell'acquisizione delle  informazioni  del  modulo
SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale
di cui all'articolo 2, comma 6.  Con  il  medesimo  provvedimento  si
garantisce la non reversibilita' del processo di associazione tra  le
informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre  presenti
nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma. 
  6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il  modulo
SIP, la definizione dei flussi informativi  e'  oggetto  di  apposita
sperimentazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7. 
  7.  Al  fine  di  sviluppare  l'assetto  dei  relativi  flussi,  le
informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS  dagli
enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in
sede di Conferenza Unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di
12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale
di  cui  all'articolo  2,  comma  6.  Al  termine   della   fase   di
sperimentazione e a  seguito  della  verifica  della  congruita'  dei
flussi informativi, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  si
procede  all'integrazione   ed   eventuale   revisione   dei   flussi
informativi per  tutto  il  territorio  nazionale.  Con  il  medesimo
provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi  del
SIP. 
                               Art. 6 
 
 
                       Utilizzo del Casellario 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del  SISS,  anche
attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa,  le  informazioni
contenute nel Casellario, in  forma  individuale  ma  prive  di  ogni
riferimento che ne permetta il collegamento  con  gli  interessati  e
comunque secondo modalita', stabilite con il decreto direttoriale  di
cui  all'articolo  2,  comma  6,  che  rendono  gli  interessati  non
identificabili, ai seguenti soggetti: 
  a) Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ai  fini  di
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi,  nonche'  per  elaborazioni  a  fini
statistici, di ricerca e di studio; 
  b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici
ai  quali,  in  conformita'  alle  leggi  vigenti,  sia  affidata  la
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e  socio-sanitari,
con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di
programmazione delle medesime prestazioni, oltre  alle  finalita'  di
cui alla lettera a). 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresi'  utilizzate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione
della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare
alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, al fine  di  una  migliore  programmazione  delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il  31
marzo di ogni anno. 
  3. L'INPS fornisce al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  secondo  le
indicazioni  del  medesimo  Ministero,  rappresentazioni   in   forma
aggregata dei dati ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa  sociale
nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 
  4. L'INPS, anche attraverso servizi  di  cooperazione  applicativa,
rende accessibili agli enti locali,  limitatamente  alle  prestazioni
erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate  dall'INPS,  le
informazioni, corredate di codice fiscale, al fine  di  migliorare  e
rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa
la relazione di complementarita' tra le prestazioni erogate dall'INPS
e quelle erogate a livello locale. 
  5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca  dati  delle
prestazioni sociali agevolate, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  5,
nonche' del citato decreto 8 marzo 2013 del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. 
                               Art. 7 
 
 
                  Trattamento e sicurezza dei dati 
 
  1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei  casi  previsti
dalla legge, per il tramite delle Regioni e  Province  Autonome,  gli
altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione  e
lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto
del principio di pertinenza, indispensabilita' e non  eccedenza,  con
riferimento al proprio ambito territoriale di  azione,  attivando  le
procedure di integrazione delle informazioni provenienti  da  diverse
fonti amministrative. 
  2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni  avviene  nel  rispetto
dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui  all'articolo  71,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della  cornice
tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di  cui  agli
articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3.  L'INPS  garantisce  la  gestione  tecnica  ed  informatica  del
Casellario ed e', a tale fine, titolare  del  trattamento  dei  dati,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196. 
  4. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei  dati  relativi
agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS  ai
fini della costituzione del Casellario. 
  5. Al fine dell'applicazione delle  disposizioni  sulle  misure  di
sicurezza,  ai  sensi  dell'articolo  31  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  approva  con  decreto
direttoriale  il  disciplinare  tecnico  contenente  le   misure   di
sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione  o
perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito ovvero non  conforme  alle  finalita'
della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica  le  regole
tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative
al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza  dei
dati trattati nell'ambito del Casellario. 
                               Art. 8 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo  2013  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono a tutti  gli  effetti  sostituite
dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente
decreto. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS e  le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' previste a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 16 dicembre 2014 
    

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                     Poletti

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2015 
  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 260 
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