ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA
SU P.D.L. 9/01542-B/022 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 204 del 03/04/2014
La Camera, premesso che:
nei comuni di grandi dimensioni i servizi socio-assistenziali fanno capo al comune stesso, mentre nelle realtà piccole l'assistenza socio-assistenziale è spesso delegata a consorzi fra comuni, comunità montane, Asl o convenzioni fra comuni, dando vita ad una rete disolidarietà che spesso identifica lo stesso territorio;
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali garantisce i servizi al fine di sostenere le «condizioni di disabilità,di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dainadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di nonautonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione»,valorizzando e sostenendo le responsabilità delle famiglie;
sussiste quindi, ad oggi, un reale conflitto legislativo circa le norme cheriguardano la natura, gli obiettivi, le finalità e la gestione delleaziende, le istituzioni, gli enti, i consorzi che gestiscono servizisocio-assistenziali educativi e culturali;
all'articolo 9, comma 1 decreto-legge n. 95 del 2012 (recante «Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi»), il quale stabilisce che le regioni, le province e icomuni sono tenuti a sopprimere, ad accorpare o, in ogni caso, ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino, anche in via strumentale, funzioni fondamentali ex articoli 117 e 118 della Costituzione;
come è noto, tali disposizioni, in base al seguente comma 1-bis, non sono applicabili alle aziende speciali, agli enti ed alle
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. Tale deroga rende esplicito il favore del legislatore versoenti, istituzioni e simili tra cui possono annoverarsi i consorzi, che,anche in base alla legislazione regionale, sono particolarmente presenti in campo socio-assistenziale operanti in tali ambiti di particolare impatto sociale. Alla luce della normativa sopravvenuta,pertanto, può sostenersi che l'obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, sancito dall'articolo 2 comma 186, legge n. 191 del 2009, non sia più operante con riferimento ai consorzi socio-assistenziali, senza più distinzione tra l'esercizio di funzioni ovvero di servizi;
l'articolo 1, comma 562, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), abrogando i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ha soppresso anche la cosiddetta norma in cui era contenuta la salvaguardia delle aziende, le istituzioni, gli enti, i consorzi che gestiscono servizi socio- assistenziali, educativi e culturali dall'inclusione degli enti da sopprimere previste dal decreto-legge n. 95 del 2012,
impegna il Governo
ad interpretare tale norma e ad applicarla prevedendo regole stringenti e vincolanti per la gestione e i costi di funzionamento di questi enti, ma escludendo in ogni caso la soppressione dei consorzi socio-assistenziali.
9/1542-B/22. (Nuova formulazione) Fiorio, Taricco, Bargero.
Firmatari
Primo firmatario:
FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
TARICCO MINO
BARGERO CRISTINA
PARTITO DEMOCRATICO
Ordine del Giorno 9/01542-B/022
presentato da FIORIO Massimo testo di Giovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204
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